Private Investigator Rome Investigations for Individuals and Companies

Le prime disposizioni definitive che in qualche modo hanno interessato gli investigatori erano quelle che disciplinavano gli istituti di vigilanza privata, contenute nel regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1914 n. 563. L'attività d'investigazione privata vera e propria venne più specificamente regolamentata a partire dal 1926 con una specifica regularizing

contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 6 novembre 1926 n. 1846. ed emanato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 (trattata nello stesso decreto di cui al Titolo IV "degli Istituti di Vigilanza e delle Guardie Particolari Giurate") e al relativo R.D. del 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

La normativa poneva come requisito fondamentale il possesso di una apposita licenza rilasciata dal prefetto, non disciplinando però la figura.


Con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale italiano nel 1989 l'art. 222 delle disposizioni di attuazione introdusse in by methods for provvisoria il requisito una specifica competenza professionale, in attesa dell'emanazione di una disciplina specifica della figura

] in merito il R.D. 635/1940 trattando, negli artt. 257 e seguenti, delle disposizioni relative al rilascio o alla revoca della licenza prefettizia, specificava, al comma 4 dell'art. 257 bis che "nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall'art.

222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo  investigatore privato roma   svolgimento delle attività show nell'art. 327 bis del medesimo codice".

Il decreto del Ministero dell'interno 1º dicembre 2010 n. 269, entrato in vigore in data 16 marzo 2011, ha dettato una specifica disciplina sugli investigatori privati: tra le novità è stata introdotta la distinzione tra le figure di investigatore privato e informatore commerciale, con l'introduzione di relativi requisiti tecnici e formativi richiesti.

Diversi aspetti sono poi stati chiarificati dalla circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011.

La figura dell'investigatore privato è disciplinata sostanzialmente dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) e dal relativo regolamento di attuazione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in particolare gli artt. da 257 a 260 che fanno poi riferimento al R.D.l.vo 26 settembre 1935 n. 1952 ed il R.D.l.vo 12 novembre 1936 n. 2144.

Il regolamento del 1940 demanda inoltre advancement apposito regolamento, da emanare ai sensi di un decreto del Ministero dell'Interno, l'individuazione delle caratteristiche minime e degli altri requisiti richiesti.

Il d.lgs. 27 luglio 1989 n. 271 disponeva inoltre che, in assenza di specifica disciplina:

«Fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività.

In ottemperanza alle disposizioni del TULPS e del relativo regolamento è stato emanato apposito il decreto del Ministero dell'interno del 1º dicembre 2010 n. 269, che ha regolamentato gli istituti di cui sopra.

Il decreto ha provveduto alla riorganizzazione della disciplina relativa agli istituiti di investigazione privata e dei requisiti di questi ultimi. In particolare, la nuova regolamentazione stabilisce che la professione viene riclassificata nel seguente modo:

•          investigatore privato titolare d'istituto;

•          informatore commerciale titolare d'istituto;

•          investigatore autorizzato dipendente;

•          informatore autorizzato dipendente.

•          Dalla superiore nuova classificazione si evincono due importanti novità:

•          la separazione delle due figure (investigatore privato/informatore commerciale);

•          la creazione di una nuova categoria di personale dipendente, che deve però essere in possesso di apposita licenza. 

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