Private Investigator Rome Investigations for Individuals and Companies
Le prime disposizioni definitive che
in qualche modo hanno interessato gli investigatori erano quelle che
disciplinavano gli istituti di vigilanza privata, contenute nel regolamento
approvato con R.D. 4 giugno 1914 n. 563. L'attività d'investigazione privata
vera e propria venne più specificamente regolamentata a partire dal 1926 con
una specifica regularizing
contenuta nel Testo Unico delle Leggi
di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 6 novembre 1926 n.
1846. ed emanato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 (trattata nello stesso
decreto di cui al Titolo IV "degli Istituti di Vigilanza e delle Guardie
Particolari Giurate") e al relativo R.D. del 6 maggio 1940 n. 635
(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle
Leggi di Pubblica Sicurezza).
La normativa poneva come requisito
fondamentale il possesso di una apposita licenza rilasciata dal prefetto, non
disciplinando però la figura.
Con l'entrata in vigore del nuovo
codice di procedura penale italiano nel 1989 l'art. 222 delle disposizioni di
attuazione introdusse in by methods for provvisoria il requisito una specifica
competenza professionale, in attesa dell'emanazione di una disciplina specifica
della figura
] in merito il R.D. 635/1940
trattando, negli artt. 257 e seguenti, delle disposizioni relative al rilascio
o alla revoca della licenza prefettizia, specificava, al comma 4 dell'art. 257
bis che "nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista
dall'art.
222 delle disposizioni di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo investigatore privato roma svolgimento delle attività show nell'art. 327 bis del medesimo codice".
Il decreto del Ministero dell'interno
1º dicembre 2010 n. 269, entrato in vigore in data 16 marzo 2011, ha dettato
una specifica disciplina sugli investigatori privati: tra le novità è stata
introdotta la distinzione tra le figure di investigatore privato e informatore
commerciale, con l'introduzione di relativi requisiti tecnici e formativi
richiesti.
Diversi aspetti sono poi stati
chiarificati dalla circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011.
La figura dell'investigatore privato
è disciplinata sostanzialmente dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) e dal relativo regolamento di attuazione
di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in particolare gli artt. da 257
a 260 che fanno poi riferimento al R.D.l.vo 26 settembre 1935 n. 1952 ed il
R.D.l.vo 12 novembre 1936 n. 2144.
Il regolamento del 1940 demanda
inoltre advancement apposito regolamento, da emanare ai sensi di un decreto del
Ministero dell'Interno, l'individuazione delle caratteristiche minime e degli
altri requisiti richiesti.
Il d.lgs. 27 luglio 1989 n. 271
disponeva inoltre che, in assenza di specifica disciplina:
«Fino all'approvazione della nuova
disciplina sugli investigatori privati, l'autorizzazione è rilasciata dal
prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza
professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività.
In ottemperanza alle disposizioni del
TULPS e del relativo regolamento è stato emanato apposito il decreto del
Ministero dell'interno del 1º dicembre 2010 n. 269, che ha regolamentato gli
istituti di cui sopra.
Il decreto ha provveduto alla
riorganizzazione della disciplina relativa agli istituiti di investigazione
privata e dei requisiti di questi ultimi. In particolare, la nuova
regolamentazione stabilisce che la professione viene riclassificata nel
seguente modo:
• investigatore
privato titolare d'istituto;
• informatore
commerciale titolare d'istituto;
• investigatore
autorizzato dipendente;
• informatore
autorizzato dipendente.
• Dalla
superiore nuova classificazione si evincono due importanti novità:
• la
separazione delle due figure (investigatore privato/informatore commerciale);
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